In base all’articolo EStG 63, ha diritto agli assegni familiari chi ha un domicilio o una residenza abituale in Germania o chi è soggetto all’imposta sul reddito illimitata senza un domicilio o una residenza abituale in Germania o chi è considerato soggetto all’imposta sul reddito illimitata.
La decisione se assegnare o meno i Kindergeld (assegni famigliari), si è sempre basata sulla circostanza in cui almeno uno dei due genitori abbia regolare residenza in Germania e l’altro risieda in un altro Stato membro dell’UE, in tal modo il requisito di residenza (articolo EStG 62 comma 1) è, quindi, soddisfatto da almeno un genitore. Ci sono tuttavia delle piccole eccezioni, è il caso per esempio di una sentenza del tribunale federale delle finanze (BHF) emessa nel 2016 secondo la quale una madre residente all’estero (in un paese UE) può – nonostante non soddisfi i requisiti dell’articolo 62 – averne diritto. Ciò è previsto dall’art. 60 comma 1 in vigore dal 1.5.2010, secondo il quale la situazione dell’intera famiglia deve essere presa in considerazione come se tutte le persone coinvolte fossero soggette all’ordinamento giuridico dello Stato membro e vi risiedessero (funzione di residenza).

 

Controversia in Schleswig-Holstein per l’assegnazione dei Kindergeld a genitori risiedenti all’estero
Il Familiengericht del Land Schleswig-Holstein ha deliberato in favore alla concessione dei Kindergeld in un caso in cui entrambi i genitori erano domiciliati in un altro stato membro dell’UE. In questo caso una famiglia composta da 5 persone (2 genitori e 3 figli minori) si è trasferita tutta insieme a Bruxelles nell’agosto 2015, poiché il padre è stato inviato temporaneamente nella sede distaccata in Belgio dal 1° agosto 2015 al 31 luglio 2017, (la ditta per cui il padre lavora è tedesca e operativa in Germania, ma possiede una filiale in Belgio). In occasione della prolungamento dell’incarico lavorativo in Belgio, è stato concluso un accordo di esenzione ai sensi dell’articolo 16 n. 883/2004 del regolamento europeo in base al quale la legislazione tedesca sulla sicurezza sociale ha continuato ad essere applicata al padre per il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2019. Gli assegni familiari sono sempre stati versati alla madre con il consenso del padre.

Nel 2017 la Familienkasse ha inizialmente cancellato gli assegni familiari con effetto retroattivo da settembre 2015, poiché era del parere che i requisiti dell’articolo 62 per un diritto ai Kindergeld non erano soddisfatti, visto che la madre non aveva né un domicilio né una residenza abituale in Germania e quindi la proroga a partire dal 1 agosto 2017 poteva essere fatta valere solo per il padre.
Il tribunale famigliare si è comunque espresso in favore della madre garantendogli il diritto ai Kindergeld perché, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento europeo n. 883/2004, la persona che esercita una professione in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che abitualmente opera principalmente in un altro Stato membro (in questo caso: ditta tedesca operante in Germania, ma con sede distaccata in Belgio) rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevista di tale lavoro non superi 24 mesi. In questo caso Il tribunale sostiene che l’applicazione della legislazione tedesca comporta il fatto che la finzione di residenza dall’art. 67 del regolamento europeo n. 883/2004 in combinazione con l’articolo 60 del regolamento n. 987/2009 lasciano presumere una residenza domestica comune per tutta la famiglia, cosicché il criterio di residenza dell’articolo 62 della legge (tedesca) sull’imposta sul reddito è soddisfatto anche nei confronti della madre per tutto il periodo preso in considerazione.

La sentenza non è ancora definitiva, dato che una procedura di appello contro la decisione presa dal Familiengericht è tutt’ora in corso presso il tribunale federale per le finanze. Il ricorso in appello è stato accettato anche perché il BHF non ha ancora deciso se l’applicazione della finzione di residenza è possibile anche se entrambi i genitori vivono all’estero. Inoltre, manca una giurisprudenza della Corte suprema sulla relazione tra il diritto agli assegni familiari in base al diritto fiscale secondo la legge sull’imposta sul reddito e il diritto agli assegni familiari in base al diritto sociale.