La legge sulla facilitazione del lavoro a orario ridotto (Kurzarbeit) ha lo scopo di fornire un aiuto rapido e mirato a tutte quelle aziende la cui mole di lavoro è calata a causa del COVID-19. In questa situazione particolare, le aziende riceveranno un sostegno per evitare i licenziamenti e per rimettersi in carreggiata subito dopo la crisi. I datori di lavoro devono comunicare immediatamente all’Agentur fur Arbeit la riduzione dell’orario lavorativo, anche se meno di un terzo dei lavoratori impiegati nell’azienda sono effettivamente soggetti alla perdita di guadagno. Ora anche le agenzie interinali possono rivolgersi all’Agentur fur Arbeit e comunicargli la riduzione delle ore lavorative.

Le seguenti condizioni agevolate per lil Kurzarbeit entreranno in vigore retroattivamente dal 1° marzo 2020:

  • l’indennità di lavoro a tempo ridotto è possibile per ogni azienda e i suoi collaboratori, compresi i dipendenti con contratto a termine;
  • se almeno il 10% dei dipendenti è soggetto a riduzione dell’orario lavorativo, l’azienda può rivolgersi per loro conto all’Agentur fur Arbeit e richiederle il Kurzarbeit. Solitamente, almeno un terzo dei dipendenti deve esserne soggetto;
  • l’indennità di lavoro a tempo ridotto ammonta al 60% della retribuzione netta delle ore di lavoro mancanti, 67% per chi ha figli;
  • in caso di Kurzarbeit i contributi alle assicurazioni sociali sono interamente rimborsati dall’Agentur fur Arbeit;
  • prima di ricevere l’indennità di lavoro a tempo ridotto i lavoratori dipendenti non devono aver accumulato ore di lavoro in meno;
  • se i dipendenti in Kurzarbeit lavorano fino al 50% in meno rispetto a prima, l’indennità sarà aumentata al 70% (77% per le famiglie con figli) a partire dal quarto mese di riferimento (calcolato a partire da marzo 2020);
  • a partire dal settimo mese di Kurzarbeit, l’indennità salirà fino all’80% (87% per le famiglie con figli) del salario netto delle ore perdute.

 

Ampliamento delle opportunità di guadagno aggiuntive durante il lavoro a tempo ridotto
In precedenza si applicava quanto segue: se si ottiene un secondo lavoro dopo essere stati messi in Kurzarbeit dal primo impiego, la retribuzione che ne risulta viene accreditata a fronte dell’indennità per l’orario ridotto.

Dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2021 si applicherà il seguente regolamento speciale: i lavoratori dipendenti che si trovano in regime di Kurzarbeit possono avere un reddito secondario che non superi l’importo del loro reddito originario; in tal modo il secondo reddito non verrà conteggiato sull’indennità per lavoro a tempo parziale. In sostanza, il reddito dei i due lavori non deve superare il livello di reddito che si percepiva prima del Kurzarbeit.