Se i lavoratori dipendenti non possono svolgere le loro mansioni a causa di una quarantena, i datori di lavoro pagano in genere solo il mancato guadagno sulla base del salario netto e hanno diritto ad un rimborso.

 

Tutto ciò che riguarda il salario è sempre specificato nel contratto di lavoro
In base alla legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) i lavoratori che potrebbero essere stati infettati dal Covid-19 possono essere costretti dalle autorità sanitarie a rimanere in casa per osservare un periodo di quarantena forzata. La domanda, in questi casi, sorge spontanea: in caso di quarantena chi paga lo stipendio? Per rispondere a tale quesito bisogna innanzitutto sapere che, in tal caso, si deve fare la distinzione tra Stipendio (Arbeitsentgelt) e Indennizzo (Entschädigung). In questi casi, in Germania, molto spesso il pagamento continuato del salario può essere escluso nel contratto di lavoro (§ 616 BGB).

 

Indennizzo per i lavoratori dipendenti da parte dell’autorità sanitaria
Se il datore di lavoro non è in questi casi contrattualmente obbligato a continuare a pagare la retribuzione, i lavoratori dipendenti possono inoltrare una richiesta di risarcimento (Entschädigungsanspruch), così come sancito all’interno della legge sulla protezione dalle infezioni (§ 56 IfSG).
Una volta inoltrata la richiesta, il datore di lavoro continuerà a pagare lo stipendio per le prime 6 settimane di quarantena, potendo a sua volta usufruire del rimborso dei pagamenti da parte delle autorità federali competenti. (Per ottenere il rimborso, il datore di lavoro dovrà inoltrare la domanda presso le autorità federali competenti entro i tempi previsti dalla legge).

 

Il contratto assicurativo in caso si riceva l’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo non ha alcun effetto sullo stato assicurativo del dipendente. Ciò significa che per i lavoratori iscritti all’assicurazione sanitaria pubblica rimane l’obbligo di versare la quota mensile, mentre i dipendenti con un salario superiore al limite di reddito annuo rimangono esenti dall’assicurazione. Per le prime sei settimane di pagamento dell’indennità, la base di calcolo è di norma il salario lordo del mese precedente.

 

Contributi per gli indennizzi
I contributi per l’assicurazione medica, l’assistenza sanitaria, i contributi pensionistici e quelli per la disoccupazione sono a carico esclusivo dell’autorità incaricata a versare l’indennizzo (Entschädigungsbehörde). I contributi dei lavoratori dipendenti non vengono detratti, sarà Il datore di lavoro a doverli calcolare e versare all’assicurazione sanitaria (Krankenkasse) in cui il collaboratore è iscritto.
In termini contributivi, l’indennizzo deve essere trattato alla stregua del pagamento dei contributi che si è tenuti a versare per il salario. Di conseguenza, per il periodo devono essere presi in considerazione i giorni conteggiati per l’imposta di assicurazione sociale (Sozialversicherungsstage).
Nella successiva notifica di pagamento si deve tener conto anche della retribuzione su cui si basa l’indennità di perdita di guadagno.
Per i periodi di pagamento delle indennità, i datori di lavoro che partecipano alla procedura di ripartizione U1 e U2 devono continuare a pagare sia le indennità in base alla legge sull’indennità per spese (Aufwendungsausgleichsgesetz) sia il contributo dell’indennità per insolvenza. I pagamenti dell’indennità non sono rimborsabili tramite la procedura AAG. (Ulteriori informazioni sono presenti sui siti internet delle principali assicurazioni sanitarie).

 

Malattia durante la quarantena
Se il dipendente diventa inabile al lavoro durante la quarantena, continuerà ad essere regolarmente retribuito per un massimo di sei settimane, come stabilito nella normativa che regola la retribuzione (Entgeltfortzahlungsgesetz).
In linea di principio, anche in questo caso c’è la possibilità di ricevere un indennizzo ai sensi del § 56 comma 7 IfSG. Tuttavia, a ciò si sostituisce in primis il diritto alla continuazione del pagamento della retribuzione che di fatto impedisce al datore di lavoro ricevere il rimborso ai sensi del § 56 IfSG.

 

Cura dei bambini in quarantena
I genitori che devono forzatamente accudire i figli a causa della chiusura di scuole e/o asili hanno diritto a un risarcimento ai sensi della legge sulla protezione dalle infezioni dal 30 marzo al 31 dicembre 2020.
La condizione per il risarcimento è che l’assistenza possa essere fornita solo dai genitori e che la perdita di guadagno non possa essere evitata (ad esempio, attraverso gli obblighi del datore di lavoro derivanti dal contratto di lavoro o la riduzione dei crediti di tempo). Anche le richieste di cassa integrazione hanno la precedenza sulla richiesta di indennizzo. Grazie di una proroga approvata di recente, è ora concesso un indennizzo pari al 67% dell’utile netto per un massimo di dieci settimane (genitori single 20 settimane) ed è limitato ad un importo massimo mensile di 2.016€. Una richiesta di risarcimento è ora disponibile anche per i dipendenti che si occupano di persone con disabilità che hanno bisogno di aiuto perché le loro strutture di assistenza sono chiuse a causa del Covid-19.

Il datore di lavoro paga l’indennizzo alle seguenti condizioni:

  • l’asilo o la scuola sono stati chiusi o è stato imposto il divieto di entrare nei locali;
  • il bambino non ha ancora compiuto 12 anni o è disabile e ha bisogno di aiuto;
  • non vi sono altre ragionevoli possibilità di assistenza (ad esempio, assistenza di emergenza o assistenza da parte del coniuge o dei parenti che non appartengono a un gruppo a rischio);
  • la chiusura o il divieto di ingresso non rientra nei periodi di vacanza programmati.

Il lavoratore dipendente continua ad essere coperto dalla previdenza sociale (base di calcolo dei contributi: 80% dello stipendio). La prestazione viene pagata dal datore di lavoro e rimborsata dall’assicurazione sanitaria. Maggiori informazioni in merito è sempre meglio contattare l’assicurazione sanitaria al quale si è iscritti.

 

Assistenza in caso di contagio con sintomi acuti
Fino al 31 dicembre 2020, chiunque si debba prendere cura di parenti affetti da Covid-19 e abbia un’occupazione retribuita può assentarsi dal lavoro per un massimo di 20 giorni per ogni contagiato con sintomatologia acuta. L’allentamento delle regole sul tempo trascorso in assistenza e sulla richiesta di prestazioni di assistenza è adesso prolungato fino a fine 2020.
I genitori i con figli fino a 12 anni di età hanno diritto a 10 giorni di congedo per malattia per ogni bambino (genitori single 20 giorni) se iscritti regolarmente ad una delle assicurazioni sanitarie pubbliche. Questo diritto sarà aumentato di 5 giorni (genitori single 10 giorni) secondo un progetto di risoluzione del governo federale. Per questi periodi, la Krankenkasse versa l’indennità di malattia (Krankengeld), ma solo a determinate condizioni. Per maggiori informazioni è sempre meglio contattare l’assicurazione al quale si è iscritti.