L’articolo 7 della Costituzione della Repubblica Federale Tedesca tratta i presupposti del sistema educativo tedesco.

 

La carta contenente i vari articoli venne emanata il 23 maggio del 1949 entrando in vigore solo per la Germania occidentale e venne considerata come provvisoria, in attesa della riunificazione del paese. Per questo motivo non venne chiamata “Costituzione” (Verfassung) ma venne scelto il nome di Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania, nome che porta tutt’ora. Modificata più volte nel corso degli anni, dopo la caduta del muro e la riunificazione della Germania si scelse di applicare la costituzione dell’ovest a tutto il paese.

 

L’articolo 7 della Costituzione, il cui oggetto è il sistema scolastico, è organizzato in 6 punti, che raggrupperemo in 4 al fine di facilitarne la comprensione:

 

  • Il primo punto ribadisce la supervisione del sistema scolastico da parte dello Stato. 

 

  • Il secondo e terzo punto sanciscono la laicità dell’istruzione, ovvero la sua autonomia rispetto alla religione, pur tutelando la libertà sia dei genitori nell’optare per un percorso educativo di tipo religioso per i propri figli, sia degli insegnanti, i quali non risultano essere obbligati ad impartire l’insegnamento religioso. 

 

  • Il quarto e il quinto punto sono invece rivolti alla possibilità di istituire scuole private, purché anch’esse siano sottoposte al controllo dello Stato e non contribuiscano a separare gli studenti in base a fattori socioeconomici. Vi è dunque la volontà teorica da parte dello Stato di concepire il sistema scolastico come “ascensore sociale”, capace di offrire a tutti gli studenti la possibilità di emanciparsi attraverso lo studio.

 

  • Il sesto punto decreta l’abolizione delle scuole propedeutiche.

 

Riportiamo ora nella sua versione integrale il settimo articolo, ricordando ai lettori che la Legge Fondamentale della Repubblica Federale Tedesca è consultabile integralmente mediante il portale del Ministero federale della giustizia tedesco, a questo indirizzo.

 

Articolo 7: sistema scolastico

 

  1. L’intera organizzazione scolastica è sottoposta alla sorveglianza dello Stato.
  2. Genitori e tutori hanno il diritto di decidere in merito alla partecipazione del fanciullo all’insegnamento religioso.
  3. L’insegnamento religioso è materia ordinaria d’insegnamento nelle scuole pubbliche, a eccezione delle scuole non confessionali. Restando salvo il diritto di controllo dello Stato, l’insegnamento religioso è impartito in conformità ai princìpi delle comunità religiose. Nessun insegnante può essere obbligato contro la sua volontà a impartire l’insegnamento religioso.
  4. È garantito il diritto d’istituire scuole private. Le scuole private, che sostituiscono le scuole pubbliche, necessitano dell’autorizzazione dello Stato e sono sottoposte alle leggi dei Länder. L’autorizzazione deve essere accordata quando le scuole private non siano inferiori alle scuole pubbliche per quanto riguarda le finalità didattiche e i sistemi di organizzazione, nonché la formazione scientifica degli insegnanti, e quando non favoriscano una separazione degli scolari in base alle condizioni economiche dei genitori. Deve essere negata l’autorizzazione quando la posizione giuridica ed economica degli insegnanti non è sufficientemente assicurata.
  5. Una scuola primaria privata può essere autorizzata solo se l’amministrazione scolastica gli riconosce un particolare interesse pedagogico, oppure se genitori o tutori chiedono di istituire una scuola interconfessionale, confessionale o filosofica, sempre che nel comune non esista già una scuola primaria pubblica.
  6. Le scuole propedeutiche sono abolite.