Sta capitando a molti in questo momento di crisi: essere licenziati in tronco senza disporre delle informazioni necessarie per richiedere la disoccupazione.
Ecco tutte le informazioni di cui hai bisogno:
Il sussidio di disoccupazione in Germania (Arbeitslosengeld I) non è da confondere con la la “copertura di base” ( Arbeitslosengeld II): il primo va richiesto all’Agentur für die Arbeit ed il secondo al Jobcenter. Più dettagli riguardo al secondo qui: https://tkare.de/it/arbeitslosengeld-ii-e-copertura-di-base-chi-puo-beneficiarne-ed-a-cosa-si-ha-diritto/
Per ricevere il sussidio di disoccupazione in Germania (Arbeitslosengeld I) devi essere stato lavoratore dipendente per un certo periodo di tempo. Questo perché la disoccupazione viene pagata dallo stato tramite un’assicurazione sul lavoro (Arbeitslosenversicherung) che fa parte delle detrazioni dalla tua busta paga assieme ai contributi pensionistici e sociali e prevede un numero di versamenti per essere attivata. Questo vuol dire che non può essere richiesta se si è stati licenziati da un Minijob oppure se si è lavorato da freelance.
Ecco i presupposti per chiedere il sussidio di disoccupazione:
- Essere essere stati impiegati in un lavoro dipendente per almeno 12 mesi in un periodo complessivo di 30 mesi. Buono a sapersi: i 12 mesi non devono essere stati consecutivi, purché rientrino dell’arco temporale dei 30 mesi e possono essere relativi a lavori differenti.
- Fare richiesta di disoccupazione presso l’Agentur für Arbeit del quartiere di domicilio.
- Essere senza lavoro ma abile al lavoro. Questo significa poter esercitare almeno 15 ore di lavoro settimanale (si escludono quindi le persone cui una malattia o una disabilità preclude questa capacità)
- Essere alla ricerca di un lavoro ed essere disposti a collaborare a tal fine con la Agentur für Arbeit.
Come
Prima di registrare la disoccupazione bisogna registrarsi come Arbeitssuchend (in cerca di lavoro). Non è necessario essere disoccupati per registrarsi come Arbeitssuchend. La registrazione è possibile anche online a questo link: https://con.arbeitsagentur.de/prod/jobboerse/oasu-ui/pd/?reglevel=pin
L’Agentur für die Arbeit consiglia di registrarsi almeno 3 mesi prima del primo giorno di prevista disoccupazione. Ovviamente questo non è sempre possibile. Il preavviso per legge, ove non altrimenti scritto nel contratto, è infatti di 1 mese e può succedere anche che il datore di lavoro non rispetti i termini (ma in questo caso può essere denunciato). Il nostro consiglio è di registrarsi non appena ci sia anche il sospetto di un licenziamento e, nel caso di contratti a termine, 3 mesi prima. Se poi il licenziamento non avviene, basta dare comunicazione, senza incorrere in alcun problema legale.
Una volta registrati come Arbeitssuchend si deve per legge dare comunicazione di disoccupazione (Arbeitslosigkeit) entro 3 giorni dal momento in cui si è disoccupati. Importante: se non si rispetta questo brevissima finestra temporale si rischia di avere un periodo di sospensione (vedi sotto).
La comunicazione può essere effettuata online a questo link: https://apollo.arbeitsagentur.de/antragstellung/#/ ma è anche necessario presentarsi successivamente di persona per portare la propria documentazione (documento di identificazione, Anmeldung, dettagli bancari, tessera sanitaria) ed avere un colloquio in cui verrà stilata una prima bozza di curriculum.
Eccezione: durante il periodo di chiusura degli uffici dovuto alla crisi causata dal Corona Virus basterà comunicare per telefono e lettera. Qui trovi i contatti: https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de
Molto Importante: per poter attivare il sussidio di disoccupazione bisogna fornire all’Agentur gli Arbeitsbescheinigungen di tutti i lavori esercitati negli ultimi 3 anni. L’Arbeitbescheinigung è un certificato di impiego stilato e firmato dal datore di lavoro. Il problema interviene per i lavori precedenti, perché può succedere di non essere in grado di poter contattare il precedente datore di lavoro o di non essere in buoni rapporti. Un consiglio quindi per tutti coloro che cambiano lavoro, volontariamente o meno, senza necessitare di disoccupazione perché ne hanno già trovato un altro: è comunque bene farsi dare il certificato dal datore di lavoro a terminazione della collaborazione, perché potrebbe servire più in là nel tempo. Nota Bene: senza queste certificazioni non sarà possibile calcolare il sussidio di disoccupazione.
Quanto:
Il sussidio viene calcolato dall’ufficio di collocamento facendo la media delle entrate lorde degli ultimi 12 mesi per dedurre un pagamento lordo giornaliero. Il 20% del lordo così calcolato viene detratto per le tasse ed i contributi e da qui viene dedotta la paga giornaliera netta. Della paga giornaliera netta viene calcolato come sussidio il 60% per lavoratori senza figli, il 67% per lavoratori con figli.
Qui un link per fare il calcolo in anticipo: https://www.pub.arbeitsagentur.de/start.html
Quanto dura:
La durata del sussidio di disoccupazione dipende da due fattori:
- Per quanto tempo si è stati assicurati sul lavoro
I periodo assicurativi vengono calcolati sui contributi versati negli ultimi 5 anni, anche se discontinui. - L’età che si ha
Fino a 50 anni si ha diritto ad un massimo di 12 mesi di sussidio di disoccupazione se si è lavorato per un periodo di almeno 24 mesi. Se si è lavorato 12 mesi si ha diritto a 6 mesi di disoccupazione. Dai 50 anni in poi viene fatto un calcolo a scaglioni fino ad un massimo di 24 mesi di sussidio di disoccupazione (dai 58 anni in su). Si deve però aver versato le rate dell’assicurazione sul lavoro per almeno 48 mesi.
Sospensione della disoccupazione per motivi particolari.
In casi particolari l’Agentur für die Arbeit introduce una Sperrzeit, ovvero una sospensione del pagamento del sussidio equivalente ad un massimo di 12 settimane (3 mesi) di tempo. La sospensione viene applicata se il lavoratore:
- non si iscrive per tempo come Arbeitssuchend (vedi sopra)
- non si iscrive per tempo all’Agentur für Arbeit come disoccupato (vedi sopra)
- non viene licenziato (Kündigung) ma si licenzia volontariamente (Eigenkündigung)
- viene licenziato per motivi relativi al comportamento sul posto di lavoro
- ha firmato un contratto volontario di revoca (Aufhebungsvertrag) ed ha ricevuto una indennità di licenziamento (Abfindung). Attenzione ai datori di lavoro che vi chiedono di formare questo tipo di accordo invece di licenziarvi perché perderete 3 mesi di sussidio!
- non dimostra di cercare attivamente un nuovo lavoro o di adottare misure che glielo consentano (dette Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung), tra cui sono inclusi anche i corsi di formazione professionale o i corsi di lingua, che vengono generalmente coperti dall’Agentur se ritenuti utili all’uscita dallo stato di disoccupazione.
Ma, importante, se siete in grado di motivare il vostro licenziamento o le altre eventualità con documenti alla mano l’Agenzia può decidere anche di revocare la Sperrzeit (ad esempio in caso di malattia accertata o di necessità di trasferimento all’estero a causa del partner)
Lavoro all’estero e diritto al sussidio
Se avete lavorato nei paesi della Unione Europea, o in Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein arvete diritto alla disoccupazione in Germania ma solo se dal vostro arrivo o ritorno in Germania avete esercitato un lavoro dipendente assicurato, anche per un breve periodo. Per esempio, se avete lavorato in Italia per 2 anni e poi per 3 mesi in Germania, verranno calcolati nel sussidio anche gli anni del lavoro all’estero.