Finalmente è stato abolito il paragrafo 219a del codice penale tedesco che che vietava di “pubblicizzare” l’aborto e proibiva ai medici di fornire informazioni a riguardo.
Il Bundestag ha approvato la cancellazione del controverso paragrafo 219a del codice penale tedesco che vietava la pubblicizzazione delle pratiche abortive. Il divieto, retaggio dell’era nazista, decisamente anacronistico e a dir poco vergognoso, impediva anche ai medici di dare informazioni riguardo le interruzioni di gravidanza.
La proposta di cancellazione è passata grazie ai voti della coalizione formata da SPD, FDP e dai Verdi e ha visto l’opposizione di CDU, CSU e dell’AfD.
Paradossalmente, l’articolo, non faceva niente riguardo la pubblicazione e la messa in rete di informazioni fuorvianti, o anche false, riguardo le interruzioni di gravidanza, sui dettagli delle pratiche e dove poterle effettuare. A farne le spese non erano solo i medici, che secondo il paragrafo non potevano svolgere il loro lavoro e informare correttamente la popolazione e correvano il rischio di essere multati, ma soprattutto le persone che, già in una situazione di difficoltà, si vedevano annullata la possibilità di avere delle informazioni attendibili riguardo a dove e come poter effettuare un’interruzione di gravidanza.
Questa risoluzione prevede anche l’annullamento delle sentenze contro i medici emesse sulla base del paragrafo a partire dal 3 ottobre 1990 in poi. Ciò riguarda, ad esempio, il caso del medico Kristina Hänel di Giessen che è stata condannata nel 2017 e che da anni si batteva per l’abrogazione di questo paragrafo.
L’abolizione del paragrafo assume un’importanza ancora più significativa alla luca della recente decisione della Corte Suprema statunitense di annullare la sentenza Roe vs Wade del 1973 che riconosceva e ammetteva il diritto all’aborto, e che ha permesso a 26 stati dell’unione di aumentare le restrizioni per accedervi e, in alcuni casi, di vietarlo totalmente.
A questo link potete leggere invece il testo dell’articolo 218, che regola le leggi sull’aborto, e che non è stato toccato dalla recente abolizione del paragrafo 219a.